SEZIONE PRIMA (Principi Generali)

Articolo 1 (Costituzione – durata – sede)

1- L’Associazione Livornese di Storia, Lettere ed Arti (anche A.L.S.L.A.) fu costituita a Livorno il 14 gennaio 1986, come da Atto Costitutivo riportato in allegato.

2- La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

3- L’Associazione ha sede in Livorno, nella ubicazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 (Natura – normative di riferimento)

1- L’Associazione Livornese di Storia, Lettere ed Arti è un’associazione culturale, ente non commerciale di tipo associativo che opera senza scopo di lucro.

2- La vita associativa, l’ordinamento interno e l’amministrazione dell’Associazione sono regolati dal presente Statuto.

3- Per quanto non disciplinato dallo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni vigenti in tema di enti di tipo associativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

1- Scopi dell’Associazione sono:

– promuovere la conoscenza dei caratteri originali della città di Livorno e del suo territorio;

– mantenere vive nei cittadini le tradizioni ed in particolare quella di apertura verso le altre culture, che ha caratterizzato nei secoli la vita della città;

– curare direttamente e favorire la pubblicazione di ricerche nel campo della storia economica e sociale, delle arti, delle lettere, della scienza e della tecnica anche in collegamento con istituzioni scientifiche italiane e straniere;

– sostenere la cultura nella sua più ampia accezione, anche quale motore di sviluppo economico e promozione sociale.

Articolo 4 (Attività)

1- Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, l’Associazione:

– edita, con la periodicità stabilita dal Consiglio Direttivo, la pubblicazione denominata Nuovi Studi Livornesi, raccolta di saggi, articoli, rubriche, recensioni ed altro, riguardanti la città e i suoi legami con le altre comunità;

– pubblica volumi ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità in relazione ai programmi dell’Associazione o al verificarsi di particolari circostanze (anniversari, celebrazioni, rievocazioni o altro);

– organizza o promuove incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre ed altre iniziative culturali rivolte anche agli studenti e ad un pubblico non specializzato;

– cura la informatizzazione delle proprie attività e promuove la diffusione della propria anche mediante strumenti informatici e telematici;

– collabora o partecipa, nelle forme convenute, ad iniziative culturali aventi finalità analoghe a quelle proprie, promosse dalle Università, dagli Archivi di Stato e da altri istituti culturali, dal Comune di Livorno, dalla Regione Toscana o da altri enti o associazioni;

– può cedere a titolo gratuito copia delle proprie pubblicazioni, o l’accesso informatico alle stesse, al Comune di Livorno, alla Regione Toscana e ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché alle biblioteche pubbliche e ad altri istituti culturali, che ne facciano richiesta;

– può cedere a titolo oneroso a terzi le proprie pubblicazioni, ai sensi e con i limiti indicati al 3° comma dell’articolo 148 del DPR 917/1986 ed al 5° comma lettera a) dell’articolo 4 del DPR 633/1972.

2- L’esercizio delle attività sociali è svolto secondo la programmazione di cui all’articolo 24.

Articolo 5 (Associati)

1-Possono far parte dell’Associazione i cittadini italiani e non, le persone giuridiche private e pubbliche, le associazioni. Tutti gli associati hanno uguali diritti.

2-La richiesta di ammissione deve essere redatta per scritto ed accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota sociale.

3-L’ammissione è ratificata dal Consiglio Direttivo, che può disporre il rigetto della richiesta solo in presenza di fondati motivi inerenti l’onorabilità del richiedente o il grave danno che dall’ammissione deriverebbe per la vita associativa.

4-L’ammissione decorre dalla data di presentazione della richiesta.

5-La qualità di associato è a tempo indeterminato e permane sino a quando lo stesso provvede al pagamento della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

6-E’ esclusa la temporaneità della assunzione della qualifica di associato.

7-Ogni associato esercita il diritto di voto in assemblea, con le modalità indicate nel presente Statuto.

8-Ogni associato può essere eletto ad assumere le cariche sociali previste dal presente Statuto.

 

Articolo 6 (Caratteristiche dell’Associazione)

1- L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

2- E’vietata la distribuzione di utili, fondi, riserve o capitali agli associati in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

3- Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico e finanziario annuale, sono riportati a nuovo all’anno successivo.

4- L’attività derivante dall’assunzione delle cariche sociali, lo svolgimento di incarichi funzionali e la partecipazione agli organi ed organismi collegiali costituiti in seno all’Associazione, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

5- Le quote associative annuali versate all’Associazione sono acquisite al bilancio sociale e non possono essere rimborsate o rivalutate, né possono essere trasmesse, anche in caso di morte, ad altri soggetti.

SEZIONE SECONDA (Ordinamento)

Articolo 7 (Organi)

1- Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente;

– Il Collegio Sindacale;

– Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 (Assemblea)

1- L’Assemblea è l’organo degli associati.

2- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione il quale, all’inizio della seduta, chiama un associato a svolgere le funzioni di Segretario.

3- Il verbale dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, riporta il numero complessivo degli associati presenti, i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale presenti, il nominativo degli associati intervenuti nella discussione ed il testo delle deliberazioni adottate con gli esiti delle relative votazioni.

4- Ogni associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Le deleghe debbono essere redatte per scritto e portare la firma del delegante. Esse vanno depositate alla presidenza prima dell’inizio dell’Assemblea. Ogni associato non può ricevere deleghe in misura superiore a due. La delega è valida sia ai fini della partecipazione che del voto.

5- Non sono ammesse deleghe in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 9 (Funzionamento dell’Assemblea)

1- All’Assemblea degli associati competono le funzioni di indirizzo e di controllo dell’Associazione.

2- L’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno approva il rendiconto economico-finanziario del precedente esercizio.

3- L’Assemblea provvede all’elezione a scrutinio segreto dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

4- I componenti degli Organi di cui al precedente comma durano in carica tre anni e cessano dall’incarico loro conferito con l’approvazione da parte dell’Assemblea del rendiconto relativo all’ultimo anno di mandato. Contestualmente, entro il 30 aprile, vengono eletti i nuovi componenti.

5- Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, sono organizzate e curate da una Commissione Elettorale formata da almeno tre associati, a ciò appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo.

6- La Commissione Elettorale fissa un termine entro il quale gli associati possono proporre la loro candidatura per il Consiglio Direttivo, per il Collegio Sindacale o per il Collegio dei Probiviri.

7- Gli associati, nel corso della votazione, possono esprimere un numero di preferenze comunque non superiore al numero dei componenti di ciascun organo che si va ad eleggere.

8- La Commissione Elettorale, al termine delle votazioni assembleari, rimette al Presidente dell’Assemblea il verbale delle proprie operazioni, per la proclamazione degli eletti. Il verbale della Commissione Elettorale è allegato al verbale dell’Assemblea.

Articolo 10 (Convocazione dell’Assemblea)

1- La convocazione dell’Assemblea è decisa dal Consiglio Direttivo, cui compete stabilire la data, il luogo e l’ordine del giorno delle sedute, sia in prima che in seconda convocazione.

2- Le sedute in prima e, occorrendo, in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno.

3- Nel caso in cui lo richiedano per scritto almeno 15 associati, il Presidente provvede senza indugio a convocare l’Assemblea.

Articolo 11 (Modalità di convocazione)

1- L’avviso di convocazione dell’Assemblea è trasmesso agli associati per via telematica attraverso e-mail o altro sistema informatico otto giorni prima dell’Assemblea tranne casi di comprovata urgenza. L’avviso potrà essere trasmesso anche con raccomandata a mano o con lettera inviata per posta ordinaria o con fax, oppure pubblicato sul sito internet dell’Associazione, sull’account di FaceBook dell’Associazione o su altri social. L’avviso è affisso nella sede sociale.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad applicare anche ulteriori modalità di trasmissione dell’avviso, purché le stesse siano idonee al raggiungimento del fine che l’Associazione si prefigge ovverosia la più ampia informazione e partecipazione degli associati alla vita sociale.

Articolo 12 (Assemblea  – quorum)

1- Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché riportino la maggioranza dei voti espressi.

2- Le deliberazioni dell’Assemblea che prevedono:

– Integrazioni e modifiche allo Statuto;

– scioglimento e liquidazione dell’Associazione, con devoluzione del fondo comune ad altra associazione culturale livornese o al Comune di Livorno, quale ente rappresentativo della comunità locale;

sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, con la presenza di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno venti associati, purché riportino il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 13 (Consiglio Direttivo)

1- Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Alla prima riunione dopo la sua elezione elegge tra i suoi membri il Presidente.

2- Il Consiglio Direttivo:

-approva la proposta di rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-definisce la periodicità delle pubblicazioni, ai sensi dell’art.4;

-tiene l’elenco dei cessionari gratuiti delle pubblicazioni ai sensi dell’art.4;

-determina la quota associativa annuale;

-promuove la più ampia informazione e partecipazione degli associati alla vita dell’Associazione;

-approva ogni iniziativa culturale che l’Associazione intende svolgere e ne fissa preventivamente il budget e le modalità operative, se necessario contestualmente incaricando uno o più consiglieri di curarne l’organizzazione e lo svolgimento.

3- Al Consiglio Direttivo competono tutte le funzioni che non sono specificamente attribuite all’Assemblea ed al Presidente.

4- Il Consiglio Direttivo è formato da 11 componenti, eletti tra gli associati.

5- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

6- Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7- Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno e coordina e dirige la discussione.

8- Ove lo richiedano per scritto almeno tre consiglieri, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio Direttivo.

9- Il Presidente invita i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

10-Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare alcune funzioni del medesimo al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio.

Articolo 14 (Dimissioni di consiglieri – Sostituzione)

1- Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere rassegnate per scritto.

2- La sostituzione dei dimissionari e comunque dei cessati dalla carica per qualsiasi motivo è disposta dal Consiglio Direttivo, avvalendosi in via prioritaria della graduatoria dei non eletti redatta dalla Commissione Elettorale in occasione delle ultime elezioni svolte.

3- Ove cessino dalla carica, anche in momenti diversi, più di cinque consiglieri, l’intero Consiglio decade e si procede a nuove elezioni.

Articolo 15 (Consiglio Direttivo – verbali)

1- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario dell’Associazione e sono sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

2- Il Segretario provvede alla numerazione ed alla archiviazione dei verbali, che sono idoneamente conservati nella sede sociale.

Articolo 16 (Presidente)

1- Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e la rappresenta verso gli associati ed i terzi in generale.

2- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta dopo le elezioni.

3- Il Presidente dura in carica per tre anni, analogamente a quanto previsto dall’art. 9 comma 4.

4- Il Presidente, insieme al Segretario, ed eventualmente con altri consiglieri o associati a ciò appositamente incaricati, cura l’esecuzione delle delibere e delle decisioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (Conferimento di incarichi funzionali)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

2- Il Consiglio Direttivo può conferire incarico, anche temporaneo, a singoli consiglieri o ad associati, al fine di curare specifiche materie o adempimenti.

Articolo 18 (Vice Presidente)

1- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 19 (Tesoriere)

1- Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e ne gestisce le disponibilità finanziarie. Predispone il rendiconto, l’inventario e gli altri documenti contabili e li presenta al Consiglio Direttivo nei termini previsti. Coadiuva con il Collegio Sindacale per le attività di controllo e verifica.

Articolo 20 (Segretario)

1- Il Segretario gestisce l’attività di segreteria dell’Associazione, tra cui a titolo di esempio la redazione dei verbali, l’aggiornamento del sito e dei social, la convocazione delle sedute degli organi sociali, la gestione e l’archiviazione degli atti sociali e dei documenti dell’Associazione, la cura e la conservazione del patrimonio librario dell’Associazione, predisponendo il relativo inventario di fine anno.

Articolo 21 (Altri incarichi)

1- Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 17 comma 2, può attribuire specifici incarichi per:

– la cura e la conservazione del patrimonio librario dell’Associazione;

– la tenuta e l’aggiornamento, anche con mezzi informatici, dell’elenco degli associati, da depositare agli atti dell’Associazione alla data del 31 dicembre di ogni anno, e da unire al rendiconto annuale approvato dall’Assemblea;

– la gestione dei social, del sito e di altre attività di promozione e diffusione dell’attività sociale.

Articolo 22 (Collegio Sindacale)

1- Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile e di cassa.

2- Il Collegio esamina il rendiconto annuale e gli altri documenti contabili, e redige apposita relazione da presentare all’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto annuale.

3- Il Collegio Sindacale è composto da tre associati, di cui uno esperto in materie amministrativo-contabili.

4- Il Presidente è eletto dal Collegio tra i suoi membri.

5- Delle sedute del Collegio Sindacale è redatto verbale che, a cura del Presidente del Collegio, è trasmesso al Presidente dell’Associazione.

Articolo 23 (Collegio dei probiviri)

1- Compete al Collegio dei Probiviri, d’ufficio o su segnalazione scritta, intervenire per far cessare il comportamento di uno o più associati, che eluda gli impegni assunti verso l’Associazione, che non sia consono alla dignità del sodalizio o che faccia venire meno i requisiti previsti all’art. 5 comma 3.

2- Il Collegio dei Probiviri, previa contestazione degli addebiti agli associati ritenuti responsabili, può adottare provvedimenti di richiamo, di censura, di sospensione o, in caso di reiterate gravi violazioni, di espulsione dall’Associazione.

3 – Qualunque altra controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell’esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio amichevole del Collegio che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

4- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati.

5- Il Presidente è eletto dal Collegio tra i suoi membri.

6- Delle sedute del Collegio dei Probiviri è redatto verbale che, a cura del Presidente del Collegio, è trasmesso al Presidente dell’Associazione.

SEZIONE TERZA (Programmazione ed attività)

Articolo 24 (Programmazione delle attività)

1- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Scientifico di Nuovi Studi Livornesi (art. 25), approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il programma triennale delle attività dell’Associazione (programma di mandato).

2- Il programma triennale riporta gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento delle attività culturali ed editoriali dell’Associazione, tenuto conto delle risorse disponibili.

3- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e sulla base di quanto previsto dal programma triennale, approva il programma annuale dell’attività dell’Associazione, che viene deliberato entro il 30 novembre per l’anno successivo.

4- Il programma annuale riporta nel dettaglio le iniziative e le pubblicazioni che si intendono realizzare, ed è corredato dal preventivo economico-finanziario della gestione.

5- Il programma triennale e quello annuale sono allegati al rendiconto economico-finanziario approvato annualmente dall’Assemblea.

Articolo 25 (Comitato Scientifico di Nuovi Studi Livornesi)

1- Il Consiglio Direttivo, con apposito atto, nomina i componenti del Comitato Scientifico di Nuovi Studi Livornesi – in seguito indicato con l’acronimo NSL – nel numero e con le qualità correlati alle attività culturali ed editoriali che l’Associazione intende svolgere e stabilisce le modalità dell’eventuale partecipazione dei propri componenti.

2- Possono essere componenti del Comitato Scientifico di NSL anche i non associati.

3- Il Comitato Scientifico di NSL ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo dell’Associazione che ha provveduto alla sua nomina.

4- Il Comitato Scientifico di NSL è convocato dal Presidente dell’Associazione, che partecipa alle sedute e ne dirige i lavori. Il Direttore del Comitato di Redazione (art. 26) partecipa alle sedute del Comitato Scientifico. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito ai lavori del Comitato.

6- Delle sedute del Comitato Scientifico di NSL viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, nominato di volta in volta.

7- Il Comitato Scientifico di NSL:

– può esprimere anche parere sui programmi dell’Associazione e sugli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporgli;

– collabora sia alla produzione diretta che alla segnalazione di lavori meritevoli di pubblicazione su NSL o su altri volumi editi dall’Associazione;

– può presentare proposte scritte e proprie valutazioni al Consiglio Direttivo in merito alle materie oggetto di attività dell’Associazione.

Articolo 26 – Comitato di Redazione

1- Il Consiglio Direttivo, con apposito atto, nomina i componenti del Comitato di Redazione e, tra essi, il Direttore del Comitato medesimo.

2- Il Comitato di Redazione è formato da un numero variabile di componenti, esperti in materia.

3- Il Comitato di Redazione ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla sua nomina.

4- Al Comitato di Redazione compete la ricerca, l’esame e l’accettazione di ogni contributo ricevuto in redazione per la pubblicazione nella rivista, nonché la cura e la realizzazione di tutte le altre iniziative editoriali dell’Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

5- Il Direttore convoca, presiede il Comitato e redige verbale delle sedute.

6- Il Direttore riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato di realizzazione delle iniziative editoriali avviate.

Articolo 27 – Pubblicazioni

1- Il Consiglio Direttivo per ogni pubblicazione dell’Associazione stabilisce il budget finanziario disponibile, sceglie a seguito di procedura selettiva i fornitori ed i prestatori di servizi, indica la tempistica di realizzazione e conferisce specifico incarico al Comitato di Redazione ai sensi dell’articolo precedente. Sulla base delle delibere del Consiglio, il Presidente autorizza in via definitiva la stampa delle pubblicazioni dell’Associazione.

Articolo 28 – Iniziative culturali

1- Il Consiglio Direttivo approva ogni iniziativa culturale che l’Associazione intende svolgere e ne fissa preventivamente il budget e le modalità operative, se necessario contestualmente incaricando uno o più consiglieri di curarne l’organizzazione e lo svolgimento.

Livorno, 28 aprile 2022